L.R. 07 MARZO 2002, N. 2

 

"Ulteriore modificazione della legge regionale 2.3.1999, n.3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15.3.1997, n.59 e del decreto legislativo 31.3.1998, n.112 - e ulteriore integrazione della legge regionale 23.1.1997, n.3 - Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA  15 marzo 2002, n. 12

 

 

ARTICOLO 1

 

(Modificazione dell'articolo 85 della l.r. 2.3.1999, n. 3)

 

1. Il testo dell'articolo 85, comma 1 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 è sostituito dal seguente:

 

"1. Le funzioni amministrative concernenti la concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, previste dall'articolo 130, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998, sono trasferite ai comuni, che le esercitano in forma associata attraverso i comuni capofila degli ambiti territoriali ottimali definiti dal piano sociale regionale secondo le modalità previste dall'articolo 34, comma 1/bis della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3.".

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Ulteriore integrazione dell'articolo 34 della l.r. 23.1.1997, n. 3)

 

1. All'articolo 34 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, così come modificato ed integrato dall'articolo 88, comma 1 della legge regionale 3/1999, dopo il comma 1/bis è aggiunto il seguente comma:

 

"1/ter. I comuni compresi negli ambiti di cui al comma 1 individuano, a maggioranza, il comune capofila.".